Contratti Preliminari. Imposta di registro unificata allo 0,50%

La nuova riforma fiscale introduce una semplificazione nel sistema di tassazione per la registrazione dei contratti preliminari, per legge obbligatoria. Dal 1° gennaio 2025, l’aliquota relativa all’imposta di registro – quella da versare nel momento in cui si registra il contratto preliminare – sarà uniforme allo 0,50%.

La novità riguarda sia le caparre confirmatorie che agli acconti prezzo nei contratti preliminari di compravendita. Rimane invece invariata l’imposta di registro fissa, relativa cioè alle spese di registrazione dell’atto.

Il regime fiscale precedente presentava una duplice imposizione: le caparre confirmatorie erano soggette ad un’imposta dello 0,50%, mentre gli acconti prezzo scontavano un’aliquota del 3%. Questa differenziazione generava incertezze interpretative e contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.

Estendendo l’aliquota dello 0,50% anche agli acconti prezzo, la tassazione del preliminare non può eccedere quella che sarà applicata al contratto definitivo. Le nuove norme stabiliscono, inoltre, un tetto massimo di 200 euro per l’imposta di registro proporzionale applicabile al contratto definitivo. Questa novità incentiva la trasparenza nelle transazioni e riduce il ricorso a pratiche elusive.

Nel caso di mancata conclusione del contratto definitivo, è prevista la possibilità di restituzione dell’imposta versata attraverso una risoluzione consensuale tra le parti. Infatti la Cassazione, con l’ordinanza n. 27093, ha chiarito che l’imposta di registro versata sulla caparra viene rimborsata quando il contratto preliminare non si perfeziona.