La fatturazione elettronica a clienti esteri privi di codice fiscale

La Toscana è terra di turismo e le locazioni turistiche sono una parte importante per molti agenti immobiliari, dal 1 gennaio l'introduzione della fatturazione elettronica non ha certo agevolato il lavoro quotidiano di chi opera nel settore, in particolare per chi lavora con clienti che non sono cittadini italiani e pertanto non hanno codice fiscale e soprattutto non intendono prenderlo per una vacanza magari di pochi giorni. I software per la fatturazione elettronica seguono logiche tutte proprie ed in FIAIP siamo stati contattati da più di un associato che non sapeva come procedere con la fatturazione elettronica ai clienti esteri. 

Per questo, forti di una convenzione a livello Nazionale con lo Studio del Rag. Nicola Mastroianni di Saronno, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare in un recente corso sulla Fiscalità Immobiliare tenuto a Firenze, abbiamo girato a Nicola il quesito e qui siamo a riportare la risposta ufficiale, sperando di aver contribuito a risolvere questa situazione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti, non esitate ad inviare una comunicazione alla casella di posta elettronica dello Studio Scolari & Partners che trovate in calce a questa comunicazione.    

FIAIP Toscana
Il Presidente
Simone Beni       

Quesito:

Gli agenti immobiliari che hanno intermediato una locazione turistica a persone fisiche che soggiornano in Italia ma sono cittadini esteri, quindi privi dell’attribuzione di un codice fiscale italiano, come devono effettuare correttamente la compilazione della fattura elettronica, in particolare in riferimento a codici speciali da inserire nei campi del codice fiscale e del codice destinatario?

 

Risposta:

In riferimento al quesito pervenutomi e riguardante le modalità di emissione della fattura elettronica a soggetti esteri specifico quanto segue:

innanzitutto, la fattura elettronica per prestazioni verso e da soggetti esteri non e’ obbligatoria e pertanto si potrà continuare ad emettere la fattura cartacea.

In questo caso,  entro la fine del mese successivo all’effettuazione delle operazioni, bisognerà trasmettere all’agenzia delle entrate il cd. esterometro ovvero lo spesometro contenente i dati relative alle fatture emesse e ricevute a/da soggetti esteri.

Tuttavia,  per evitare tale adempimento (solo per le operazioni attive mentre rimane per le operazioni passive)  e’ comunque possibile  emettere facoltativamente la fattura elettronica nei confronti di soggetti esteri. E’ altresì obbligatorio oltre all’emissione della fattura elettronica consegnare la copia cartacea.

 

Per la compilazione della fattura elettronica nei confronti di soggetti esteri in modo tale che non venga scartata dallo SDI e’ necessario compilare i campi richiesti come segue:

 

–         Partita iva e/o codice fiscale cessionario/committente: compilare sempre il solo campo partita iva (lasciando in bianco il campo codice fiscale) con il codice convenzionale (lettere) OO 99999999999 in caso di soggetto extra UE e con il numero di partita iva nel caso di soggetto Comunitario.

Tale modalità e’ stata  verificata emettendo una fattura con i programmi dell’agenzia ed abbiamo avuto esito positivo nei controlli

 

–         Indicare nel campo CODICE DESTINATARIO  7 volte X. Tale indicazione e’ stata fornita dal provvedimento dell’agenzia delle entrate del 30/04/2018. Lo Sdi al ricevimento di una fattura, riportante tale codice destinatario, prende atto che trattasi di fatture verso un soggetto estero da non consegnare al destinatario.

 

–         Indicare al campo Cap 5 volte Zero ; indicare lo stato estero e l’indirizzo nei relativi campi oltre che i dati identificativi del soggetto.

 

Le modalità di compilazione sopra indicate sono risultate formalmente corrette utilizzando il programma web dell’agenzia delle entrate. Potrebbe verificarsi che altri software richiedano delle ulteriori informazioni da verificarsi caso per caso.



Resto a disposizione per eventuali integrazioni.

 

 

Cordiali saluti

Rag. Nicola Mastroianni

 

Scolari & Partners                                              

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